29 Aprile 2024
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Art62 Disciplina Cessione Prodotti Alimentari ed AgroAlimentari

Come è noto, a partire dal 24 Ottobre 2012, entrerà in vigore la nuova normativa portata dall'Art. 62 DL n. 1 del 24 Gennaio 2012, convertito dalla legge 27/2012, e dal Decreto Interministeriale del 17 Luglio 2012 che disciplina le
Relazioni Commerciali in Materia di Cessione di Prodotti AGRICOLI e AGRO-ALIMENTARI
Ciò comporterà la introduzione di nuovi adempimenti e nuove modalità operative per le aree Comerciale-Logistica-Amministrativa delle Aziende che trattano prodotti Alimentari.
1 – Il Decreto Interministeriale 17/07/2012.
Il 17 luglio 2012 è stato predisposto da parte del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il Decreto Interministeriale applicativo dell’art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
L’art. 62 della Legge 27 del 2012 secondo le dichiarazioni del Ministro dell’Agricoltura Catania ha introdotto norme di trasparenza all’interno della filiera agro alimentare, con contratto scritto e tempi di pagamento certi per le merci, in modo da sostenere la crescita del comparto eliminando alcune storture del sistema che si traducevano in un peso ed un costo per troppi agricoltori ed imprenditori.
Con il Decreto Interministeriale di attuazione - predisposto dai due Ministri competenti (Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico) il 17 luglio 2012 in attuazione di quanto previsto dall’art. 62, comma 11 bis della Legge 27/2012 – sono state definite le modalità applicative dell’articolo 62 che innova la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti Agricoli ed AgroAlimentari.
Lo stesso Ministro Catania, nella prima dichiarazione relativa al Decreto Interministeriale 17 luglio 2012, ha affermato che il Decreto definisce i criteri di attuazione per dare certezza applicativa alla norma, affermando che “la regolamentazione sarebbe stata frutto del proficuo dialogo con tutti gli attori della filiera, con i quali sarebbe stato condiviso un percorso, prendendo in esame le proposte e le esigenze emerse nei numerosi incontri tra tutte le parti in causa”.
2 – I principi informativi della nuova disciplina della cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Lo scopo della nuova disciplina è quello di realizzare nelle cessioni di prodotti Agricoli e AgroAlimentari i principi di:
    • Trasparenza
    • Correttezza
    • Proporzionalità
    • Reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
I profili salienti dell’art. 62 della Legge 27/2012 attengono alla:
  1. Obbligatorietà della forma scritta;
  2. Obbligatorietà – a pena di nullità - della indicazione nel contratto dei seguenti elementi:
    • durata;
    • quantità;
    • caratteristiche del prodotto venduto;
    • prezzo;
    • modalità di consegna e di pagamento.
Tali elementi (contenuti nel 1° comma dell’art. 62 – forma scritta ed elementi essenziali del contratto), ove carenti, determinano la nullità assoluta del contratto di cessione dei prodotti agricoli o agro alimentari, in relazione all’art. 1325 C.C..
 
c.    Divieto di pratiche commerciali scorrette (2° comma art. 62).

Il 2° comma dell’art. 62 vieta l’imposizione diretta od indiretta di condizioni di acquisto, di vendita od altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extra contrattuali e retroattive.
Detta norma vieta condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; e, vieta di subordinare la conclusione e l’esecuzione dei contratti e la continuità e la regolarità dei rapporti commerciali alla esecuzione di prestazioni – da parte di entrambi i contraenti – che per la loro natura o secondo gli usi commerciali non abbiano connessione alcuna con l’oggetto degli uni (usi commerciali) o delle altre (esecuzione di prestazioni).
E’ fatto, altresì, divieto di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale tenendo conto del “complesso” delle relazioni commerciali caratterizzanti le condizioni di approvvigionamento.
 
d.    Termini afferenti il pagamento dei corrispettivi fissati in:
    • 30 giorni per le merci deperibili;
    • 60 giorni per le altre merci;
    • con decorrenza del termine dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e con automatica decorrenza – in caso del mancato pagamento nei termini innanzi indicati – degli interessi immediatamente dal giorno successivo alla scadenza, con inderogabile maggiorazione di due punti percentuali del saggio degli interessi.
3 – Gli ambiti di applicazione della nuova disciplina.
Nel Decreto Interministeriale del 17 luglio 2012 – che definisce i criteri di attuazione delle modalità applicative dell’art. 62 Legge 27/2012 – vengono, all’art. 1 del detto Decreto, preliminarmente definiti gli “ambiti di applicazione” dell’art. 62.
Vengono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 62:
  • Le cessioni/conferimenti riguqrdanti i prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative (di cui all’art. 1, comma 2° del Decreto Legislativo 228/2001), se gli imprenditori risultano soci di tali cooperative;
  • I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli  imprenditori alle organizzazioni di produttori (di cui al decreto legislativo 102/2005), se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
  • I conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici (di cui all’art. 4 Decreto Legislativo 4/2012) e, infine:
  • Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee (ad esempio cash and carry), con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito per il solo espresso riferimento al 1° comma ed al 3° comma dell’art. 62 della Legge 27/2012, essendosi escluso  all’art. 1 del Decreto Interministeriale il riferimento agli altri commi dell’art.62 quali 2° comma, 4° comma e segg..
4 – Le definizioni.
Nel Decreto Interministeriale 17.07.2012 all’art. 2 sono contenute le “definizioni” per le corrette le modalità applicative della nuova norma:
  • E’ di particolare interesse la definizione: “del consumatore finale” (la persona fisica che acquista i prodotti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).
  • Interessi, che vengono definiti quali interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese stabiliti nel contratto;
  • Interessi legali di mora che sono gli interessi semplici di mora od interessi ad un tasso pari al tasso di riferimento come definito dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, distinguendosi quanto al tasso di riferimento tra il 1° semestre dell’anno in questione (tasso in vigore al 1° gennaio) e secondo semestre (tasso di riferimento al 1 luglio).
5 – I contratti quadro, accordi quadro, contratti di base, accordi conclusi a livello di centrali di acquisto.
Di particolare interesse nel Decreto 17.07.2012 è la definizione dei contratti quadro, accordi quadro, contratti di base, accordi anche conclusi a livello di centrali di acquisto, relativi alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari.
Gli accordi – conclusi anche a livello di centrali di acquisto - quali: contratti quadro, accordo quadro o contratto base possono realizzare - nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari - le “condizioni” della  compravendita; le caratteristiche dei prodotti; il listino prezzi; le prestazioni  di servizi e le loro eventuali rideterminazioni.
Con riferimento ai prezzi il Contratto Quadro potrà individuare le “modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell’emissione del singolo ordine” prevedendosi il riferimento al “listino prezzi”.
Nei Contratti Quadro conclusi con le Centrali di Acquisto, devono essere indicati in allegato i nominativi degli associati che fanno parte delle Centrali di Acquisto e che hanno conferito il mandato.
Nelle definizioni vi è, infine, il riferimento agli Accordi Interprofessionali definiti tra gli organismi di cui all’art. 12, comma 1 bis Decreto Legislativo 173 del 1978 e successive mm.ii.
6 – La forma scritta. Forma elettronica, telefax.
L’art. 3 del Decreto Interministeriale 17 luglio 2012 - nel ribadire, a pena di  nullità, l’obbligatorietà della forma scritta e delle condizioni (previste dall’art. 62, 1° comma) - al punto 2 specifica che assumono valenza di forma scritta qualsiasi comunicazione scritta trasmessa in “forma elettronica” o a “mezzo telefax”, anche “priva di sottoscrizione” avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti di cui all’art- 2 Decreto Interministeriale lettera a (prodotti agricoli) e lettera b (prodotti alimentari).
Come già evidenziato nella definizione dei contratti quadro, la  modalità applicativa dell’art.62 contenuta nell’art. 3 del Decreto Interministeriale 17 luglio 2012 è quella che consente di ritenere “ottemperati” gli elementi essenziali dell’art. 62, 1° comma Legge 27/2012, ove gli stessi siano  contenuti nei contratti od accordi di cui all’art. 2 Decreto Interministeriale 17 luglio 2012, comma 1° lettera l. (contratti quadro, accordi quadro, contratti base, accordi conclusi anche a mezzo di centrali di acquisto) e lettera m. (accordi interprofessionali), a condizione che tali contratti od accordi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti od accordi relativi a:
  • Contratti di cessione dei prodotti;
  • Documenti di trasporto o di consegna, ovvero alla fattura – ordine di acquisto – con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
7 – Forme contrattuali.
Il punto 4 dell’art. 3 del Decreto Interministeriale in relazione agli elementi essenziali di cui all’art. 62, 1° comma, consente che gli stessi possano essere contenuti negli scambi di comunicazioni o di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.
I documenti di trasporto o di consegna dei prodotti, nonché le fatture, ove integrati con tutti gli elementi essenziali del contratto di cessione richiesti (art. 62, 1° comma Legge 27/2012), tranne che non siano riconducibili ai contratti quadro, o accordi quadro, o contratti di base, o contratti conclusi a livello di centrali di acquisto, assolvono gli obblighi dell’art. 62 e devono riportare la seguente dicitura:
“Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, 1° comma del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27”.
Anche gli scambi di comunicazione e contrattazione effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana assolvono gli obblighi di cui all’art. 62, 1° comma, essendo eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in essere vigente e contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 62, 1° comma.
8 – Le pratiche commerciali sleali. I divieti.
Le modalità applicative dei divieti (relativi alle pratiche commerciali definite sleali) – posti dall’art. 62, 2° comma – a esplicitazione dei principi ispirati dalla nuova disciplina (trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni), sono così attuate dall’art. 4) del Decreto Interministeriale 17.07.2012:
 
I - Rispetto dei principi di buone prassi e divieto di pratiche sleali identificati dalla Commissione Europea – Forum di Alto livello per il migliore funzionamento della filiera alimentare – approvate il 29 novembre 2011 ed allegate al  Decreto Interministeriale 17.07.2012 ( nelle allegate buone prassi, i principi generali cui le parti sottoscrittrici si sono impegnate ad agire in conformità con le legislazioni applicabili ed in particolare delle legislazioni sulla concorrenza sono i seguenti:
a) le parti considerino sempre gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale della filiera alimentare nelle relazioni di b2b business to business, assicurando massima efficienza ed ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare);
 
II - Divieto di abuso della propria maggior forza commerciale che determini l’imposizione di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose:
  1. includendo servizi e/o prestazioni accessorie (anche di terzi) rispetto alla fornitura e senza “alcuna” connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione;
  2. escludendo l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o il risarcimento per le spese di recupero credito;
  3. escludendo clausole che impongano al venditore di emettere fatture – successive alla consegna dei prodotti – non prima di un termine minimo pattuito con il debitore;
  4. consentendo - per consegne di prodotti in più quote nello stesso mese – la pattuizione di clausole per l’emissione di una sola fattura successivamente all’ultima consegna dei prodotti del mese;
  5. infine, ove la pratica commerciale “illecita” risulti essere una “riscontrata pratica diffusa”, detta situazione costituirebbe elemento di prova dell’abuso del potere di mercato o negoziale – subito dal contraente che lamenti l’abuso – per l’ottenimento di vantaggio economico non giustificato (da parte dell’altro contraente) o ingiustificatamente gravoso (in proprio danno).
9 – Termini di pagamento. Fatture. Diritti dei contraenti.
Il Decreto Interministeriale 17 luglio 2012 all’art. 5 indica le modalità attuative dei termini di pagamento e della fatturazione disciplinati dall’art. 62, 3° comma Legge 27/2012, a tal fine si evidenziano le modalità applicative del Decreto Interministeriale nella detta materia.
  1. Decorrenza termini di pagamento dall’ultimo giorno del mese di ricevimento fattura.
  2. Fatture separate per cessioni assoggettate a differenti termini di pagamento.
  3. Per la determinazione degli interessi per ritardato pagamento si considera: la data di ricevimento fattura (a mano e/o raccomandata a.r. e/o pec e/o mezzo equivalente previsto da normativa fiscale).
  4. Se vi è incertezza sulla data di ricevimento della fattura si assume per la determinazione degli interessi la data di consegna dei prodotti.
  5. Per la cessione dei prodotti alcolici si fa salvo l’art. 22 Legge 28/1999.
10 – I diritti del Creditore e i diritti dell’Acquirente.
L’art 6 – Decreto Interministeriale 17 luglio 2012 attuativo delle modalità di corretta applicazione dell’62, 3° comma Legge 27/2012 definisce i diritti del Creditore ed i diritti dell’Acquirente:
 
I – I diritti del Creditore: al creditore che abbia adempiuto agli obblighi legali e contrattuali e non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto per fatto (ritardo) del debitore sono dovuti:
  • interessi “automaticamente” decorrenti dal giorno successivo al termine per il pagamento;
  • calcolo degli interessi:

- interessi legali di mora; o
- tasso interessi concordato tra imprese, purchè non risulti tasso iniquo;
- oltre alle maggiorazioni di Legge (ossia maggiorazione di ulteriori due punti percentuali sul tasso);

  • Inderogabilità dell’automatismo del computo di interessi di cui all’art. 62, 3° comma.
II – I diritti dell’Acquirente:
  1. ove il fornitore non adempia agli obblighi legali e contrattuali convenuti nel contratto di cessione l’acquirente può “invocare” la sospensione dei termini del pagamento;
  2. l’acquirente – a fronte di contestazioni di una fornitura –“trattiene non già l’intero importo ma solo quello “parziale” relativo alla fornitura oggetto di contestazioni.
11 – Il Garante
In relazione alle funzioni del Garante della Concorrenza e del Mercato nella detta materia si attende il Regolamento del Garante per “garantire il contraddittorio”, la piena “cognizione” degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni (art. 62, 8° comma L. 27/2012).
12 – L’entrata in vigore.
La normativa di cui all’art. 62 si applica – per i nuovi contratti - a far tempo dal 24 ottobre 2012.
Tuttavia occorre specificare alcuni casi di applicazione differita dell’entrata in vigore della normativa:
  1. Per i contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012 la normativa si applica da tale data per i soli requisiti del 1° comma dell’art. 62 (ossia forma scritta e condizioni essenziali) e vi deve essere l’adeguamento non oltre la data del 31 dicembre 2012;
  2. Ove esistano contratti stipulati in presenza di norme comunitarie, da cui discendano termini per la stipula dei contratti stessi precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva con la nuova normativa;
  3. In ogni caso le disposizioni contenute nell’art. 62, commi 2° (divieti) e 3° (termini di pagamento) si applicano a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012.
Il Decreto Interministeriale del 17.07.2012 – attuativo dell’art. 62 Legge 27/2012 - appare esile nella struttura ed efficacia ed è il risultato di un non condiviso percorso tra tutti gli attori della filiera, essendo difficilmente riconducibile ad una condivisa valutazione delle contrapposte parti, una normativa ispirata da evidenti e non taciute ragioni di asserito riequilibrio tra il mondo della produzione agricola ed il mondo della distribuzione.

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