Fatturazione elettronica B2B: chiarimenti dall’AdE per un pronto avvio

Avvio soft con regime sanzionatorio eliminato o ridotto dell’80% e allo studio nuove semplificazioni. Il punto della situazione al Forum italiano sulla fattura elettronica e tutto ciò che c’è da sapere su esoneri, sanzioni, termini e numerazione

Il regime sanzionatorio, eliminato totalmente o ridotto dell’80%, consentirà un avvio soft,

L’obbligo di fare fattura elettronica tra privati scatterà dal primo gennaio 2019 e non sarà modificato. Non sono previsti rinvii, anche perché mancherebbe il tempo tecnico per emanare un provvedimento legislativo di simile importanza, e perché il regime sanzionatorio, eliminato totalmente o ridotto dell’80%, consentirà un avvio soft che darà la possibilità ai contribuenti di avere elasticità nel rispetto dei termini di legge per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche.

Sono allo studio delle nuove semplificazioni reali e concrete, che difficilmente partiranno dall’inizio del 2019, probabilmente in occasione dell’avvio della fattura elettronica europea, lo standard EN16931-1 e EN16931-2, ci saranno delle novità che conterranno anche semplificazioni.

Il punto della situazione è stato fatto dall’Agenzia delle Entrate qualche giorno fa, in occasione della riunione del Forum Italiano sulla Fattura Elettronica (FIFE).

La vigente normativa, come ha ricordato il coordinatore del FIFE Mario Carmelo Piancaldini dell’Agenzia delle entrate, prevede dal primo gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte di tutti gli operatori Iva residenti e stabiliti verso altri operatori iva e consumatori finali, anch’essi residenti e stabiliti. Di seguito, tutto ciò che c’è da sapere.

Indice degli argomenti:

  1. Esoneri fatturazione elettronica
  2. Sanzioni
  3. Semplificazioni già a regime
  4. Consecutività delle scritture contabili
  5. Allineamento delle regole tecniche nei processo b2g, b2b e b2c
  6. Termini più ampi per emettere la fattura

1 - Esoneri fatturazione elettronica

Sono previsti degli esoneri soggettivi per le seguenti categorie:

 

2 - Sanzioni

È stata anche confermata la fase di “transizione” che riguarda i seguenti contribuenti:

Per tale periodo non sarà applicata nessuna sanzione se la fattura elettronica viene trasmessa al SDI entro il termine della liquidazione iva, mentre la sanzione applicata sarà solo del 20%, con una riduzione dell’80%, se la fattura elettronica verrà inviata entro il termine del periodo di liquidazione iva successivo.
Questa semplificazione ha l’obiettivo di agevolare tutti gli operatori a prendere dimestichezza con la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche potendo avere a disposizione dei margini di tempo più ampi e senza sanzioni.

Tale scelta, decisamente condivisibile, non rimanda l’avvio dell’introduzione dell’obbligo di emettere solo fatture elettroniche a privati e consumatori, e spinge tutti ad approcciare questa nuova modalità di fatturazione che, a partire dal 1° gennaio 2019, sarà l’unico modo ammissibile (salvo gli esoneri di cui sopra).

 

3- Semplificazioni già a regime

Dal primo gennaio 2019:

 

4- Consecutività delle scritture contabili

L’eliminazione dell’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute, di fatto l’abolizione del numero di protocollo di registrazione in contabilità delle fatture ricevute.
Per comprendere la portata di questa fattispecie è necessario rifarsi alla normativa, con particolare riferimento alla corretta conservazione del ciclo passivo.
Va rammentato il contenuto della Risoluzione n. 318/E del 7 novembre 2007, che a sua volta rimanda alla Risoluzione n.153/E del 10 ottobre 2000, con le quali l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle diverse procedure di protocollazione e registrazione dei documenti a rilevanza fiscale. Nelle predette risoluzioni è stato chiarito che “le disposizioni di cui agli articoli 25 e 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri contabili”.
Tale obiettivo è conseguito mediante l’attribuzione al documento di acquisto del “numero di protocollo” di corrispondenza all’atto della ricezione e del “numero progressivo IVA” all’atto della registrazione.
L’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli acquisti, assicura l’univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati in contabilità e riportati poi nei predetti registri. Conseguentemente dal registro del protocollo di arrivo si può agevolmente risalire alla registrazione del documento sul registro IVA degli acquisti e, viceversa, dal registro acquisti si può risalire al numero di protocollo di arrivo.
Anche per quanto riguarda l’indicazione fisica del “numero progressivo IVA” sul documento originale è chiarito che non è indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati nel registro IVA degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo e, in particolare, sia riportato nel registro IVA, con riferimento a ciascun documento, anche il numero progressivo di “protocollo di arrivo”.
È in ogni caso indispensabile che attraverso la consultazione dell’archivio informatico sia possibile reperire agevolmente qualsiasi documento originale contraddistinto dal numero di “protocollo di arrivo” e conservato nell’archivio cartaceo.
Un aspetto fondamentale, e spesso trascurato, nei processi gestionali del ciclo passivo della fattura elettronica, riguarda la procedura di conservazione che deve assicurare la perfetta consecutività delle registrazioni contabili rispetto ai documenti conservati.
Per ottenere tale risultato è necessario recuperare, dalla registrazione contabile, il “numero di protocollo IVA” e riportarlo nei metadati di archiviazione.
Solo comportandosi in questo modo è possibile verificare e monitorare costantemente l’eventuale salto di consecutività.
Infatti, se il contribuente riceve n fatture passive, si può verificare il caso di inserirne n nel sistema di conservazione, ma (per qualsiasi motivo) le registrazioni effettuate in contabilità sono n-1.
In questa ipotesi appare chiaro che la contabilità non è tenuta a norma perché si verifica un disallineamento tra documenti ricevuti e le registrazioni contabili effettuate, poi messe in conservazione sostitutiva.

Questo perché:

  1. la contabilità non ha la corretta registrazione in contabilità dei documenti ricevuti dal contribuente,
  2. la conservazione in quanto essa non ha rispettato gli obblighi (previgenti) di monitoraggio della relativa consecutività dei documenti registrati.
Con quanto precede si vuole ribadire che per il conservatore non dati relativi i numeri di protocollo IVA (e anche il sezionale) che sono assegnati nella fase di registrazione contabile, vuol dire prendersi in carico una responsabilità alla cieca per un possibile disallineamento tra i documenti inseriti nel processo di conservazione e quelli in registrati in contabilità.
Il flusso tradizionale del ciclo passivo era al contrario: prima il documento veniva registrato, e poi veniva inviato al conservatore. E la ratio di tale sviluppo del processo è chiara.
Ora, spesso, il servizio di ricezione delle fatture passive viene svolto dalla stessa organizzazione che si occupa della conservazione.
Quindi i documenti passano dal servizio di ricezione e vanno all’azienda per la registrazione, senza fase di ritorno dei dati integrati con quelli relativi alla registrazione contabile.
Qualunque difformità da questo punto in poi si traduce in un’irregolarità amministrativa che coinvolge entrambi i soggetti:
  1.     l’azienda/contribuente per non aver fatto una registrazione, e
  2.     il conservatore perché non ha lo stesso numero di documenti conservato rispetto a quelli ricevuti dal proprio cliente.

 

5- Allineamento delle regole tecniche nei processo b2g, b2b e b2c

Annuncio accolto molto positivamente dal Forum, è quello che riguarda la prossima modifica del Decreto Ministeriale n. 55/2013 nella quale sarà inserito che sarà possibile il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle PA solo in presenza di cause “certe”. Tale provvedimento permetterà l’allineamento delle regole tecniche del processo di fatturazione elettronica verso la PA con quelle verso i privati (B2B e B2C), nonché l’identificazione delle cause di esclusione che saranno limitate.

6- Termini più ampi per emettere la fattura

A partire dal 1° settembre 2019 sarà possibile emettere la fattura elettronica entro 10 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui l’operazione di emissione della fattura dovesse avviene in uno dei giorni successivi all’operazione, sarà necessario riportare in fattura anche la “data dell’operazione”.

Il forum si è confrontato sulle due ipotesi presentate dall’Agenzia delle Entrate che erano basate su:

  1. una interpretazione letterale della norma che imponendo la compilazione della data di emissione/trasmissione e la data dell’operazione comporterebbe la modifica del tracciato XLM con la conseguenza di modificare i software gestionali e di predisposizione della fattura elettronica. Soluzione tecnicamente corretta, ma con molto tempo per realizzarla ed investimenti significativi per l’aggiornamento dei software;
  2. una interpretazione flessibile della norma che identifica come coincidenti la data della fattura e la data dell’operazione con il risultato di non avere necessità di modificare il tracciato XML ed i software gestionali.

In sintesi: lavori avviati da tempo, sta finendo il giro di riscaldamento e tutti si stanno schierando sulla griglia di partenza.

Le safety car sono tutte con il motore acceso pronte ad intervenire per minimizzare i possibili problemi.

Ora non resta che augurare buona Fattura Elettronica!

 

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